Statuto

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Pieve a Sietina” con sede nel Comune di Capolona (Ar) in Località Pieve a Sietina.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro. E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
  3. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 - Scopi e attività

  1. L’Associazione è apolitica e apartitica.
  2. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  3. L’Associazione promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell’ambiente e al recupero e salvaguardia dei beni culturali.
  4. L’Associazione si pone inoltre come obiettivo primario quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale e sociale della Pieve di Santa Maria Maddalena a Sietina e delle zone limitrofe.
  5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
  6. L’Associazione perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplicativo e non esaustivo potranno essere:
  • effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme, di fondi;
  • organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni, mostre d’arte, spettacoli teatrali e sportivi;
  • organizzare l’apertura periodica della Pieve di Santa Maria Maddalena a Sietina a gruppi di adulti e bambini con una guida esperta che ne illustri la storia e le peculiarità artistiche;
  • passeggiate nelle zone limitrofe per la conoscenza del territorio;
  • promuovere l’attivazione di un Cento di Documentazione con sede in Pieve a Sietina, in locali da individuare;
  • promuovere l’intervento delle Università (ad es. Dipartimento di Archeologia – di Firenze) e dei Musei (ad es. Museo Archeologico di Arezzo) per favorire iniziative di recupero e valorizzazione della Pieve di Santa Maria Maddalena a Sietina;
  • promuovere il diritto alla tutela dell’ambiente;

 

Art. 3 - Risorse economiche

  1. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. contributi da società, enti privati, fondazioni;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate  al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  1. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
  2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

 

Art. 4 - Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1.  L'ammissione a socio è subordinata :
    1. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
    2. al compimento del sedicesimo anno d’età.
  2.  Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
  3.  Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  4.  La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  5.  Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
  6.  L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
    1. mancato versamento della quota associativa per due anni;
    2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    3. persistenti violazioni degli obblighi statuari.
  7.  In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  8.  Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati a:
    1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
    2. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
    3. versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  2. I soci hanno diritto a:
    1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
    2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
    3. accedere alle cariche associative.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

 

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

 

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nomina i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera l'esclusione dei soci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto dal presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9 - Il Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a  cinque e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri dei Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

4. Al Comitato Direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo;

c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Comitato.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

 

Art. 13 - Norma finale

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

 

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.